00 23/09/2004 09:44
JJ che fai, sfotti? ;)
Fra un pò dovrei dare commerciale, quindi forse qualcosina potrei dirla in più; per ora mi limito a qualche reminescenza di diritto privato.

Secondo il codice civile (art. 2577, comma 1) l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo.
La legge in sè non dice molto, ma l' interpretazione più utilizzata dice che l'autore ha il diritto esclusivo di riproduzione (il famoso e famigerato copyright).
Questo diritto si specifica in: diritto esclusivo di trascrizione (che NON è quello che ci interessa), nel diritto esclusivo di esecuzione e rappresentazione in pubblico (solo in parte ci riguarda; si riferisce più ad opere teatrali e cinematografiche), nel diritto esclusivo di diffusione, di traduzione, rielaborazione e modificazione nell'opera e diritto esclusivo di ritiro dal commercio.

Quello che ci riguarda sembra essere il diritto di diffusione (e, in parte, di traduzione). La norma citata da JJB è applicabile alla copia "fisica" dei dati (perchè con le fotocopie si trasmettono anche le immagini) che rientrerebbe nel diritto di trascrizione. Purtroppo mi manca legislazione specifica in materia, e queste due cosine che ho scritto si possono evincere solo dal codice civile. Se e quando troverò legislazione specifica in contrasto (MOLTO difficile), vi comunicherò.

In soldoni, bisognerebbe informarsi se quel materiale è ancora sotto copyright e di chi. :)